Raee: ufficialmente aggiornati i raggruppamenti effettuati dai centri di raccolta

Come anticipato nella news del 26 aprile, il Decreto Ministeriale 20 febbraio 2023 n. 40, entrato in vigore oggi, giovedì 5 maggio 2023, ha ridefinito i raggruppamenti dei RAEE alla luce dell’allegato IV del D. Lgs. 49/2014, sostituendo in modo integrale l’allegato 1 al D.M: 185/2007.

Il D.M. stabilisce infatti che, ai rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali sono conferiti nei centri di raccolta, sono attribuiti i codici EER e per questo devono essere raggruppati come indicato nei paragrafi seguenti.

Si segnala, inoltre, che il 21 aprile 2023 è stata pubblicata sul sito del MASE una nota di segnalazione del seguente refuso nell’allegato 1 al decreto 40/2023, in corso di rettifica:

“il “Raggruppamento 2” include erroneamente il paragrafo ‘4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.’. Si tratta di un refuso, in quanto il medesimo paragrafo è riportato correttamente anche nel ‘Raggruppamento 4’.”.

Vediamo ora i nuovi raggruppamenti in dettaglio:

Raggruppamento 1 – Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi

Fanno parte di questo raggruppamento le apparecchiature indicate ai punti 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 4.2. dell’allegato IV del D.Lgs. 46/2014 ovvero:

1.1         Frigoriferi

1.2         Congelatori

1.3         Apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi

1.4         Condizionatori, deumidificatori, pompe di calore

1.5         Radiatori ad olio

1.6         Altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall’acqua

4.2         Asciugatrici

Raggruppamento 2 – Altri Grandi Bianchi

Al raggruppamento 2 troviamo invece le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3 e 4.4 dell’allegato IV del D.Lgs. 46/2014:

4.1         Lavatrici

4.3         Lavastoviglie

4.4         Apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche

4.5         Apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell’allegato IV del D.Lgs. 46/2014

Raggruppamento 3 – TV e Monitor

Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cmq indicati al paragrafo 2 dell’allego IV del D.Lgs. 49/2014, rientrano nel raggruppamento 3:

2.1         Schermi

2.2         Televisori

2.3         Cornici digitali LCD

2.4         Monitor

2.5         Laptop, notebook

Raggruppamento 4 – IT e Consumer Electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro

Il raggruppamento 4 contiene le apparecchiature di grandi dimensioni elencate al paragrafo 4 dell’allegato IV del D.Lgs. 49/2014, tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le apparecchiature di piccole dimensioni elencate al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al paragrafo 6 del D.Lgs. 49/2014

4.5         Lampadari

4.6         Apparecchiature pe riprodurre i suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese)

4.7         Macchine per cucire, macchine per maglieria

4.7         Mainframe

4.6         Grandi stampanti

4.9         Grandi copiatrici

4.10       Grandi macchine a gettoni

4.11       Grandi dispositivi medici

4.12       Grandi strumenti di monitoraggio e controllo

4.13       Grandi apparecchi che distribuzioni automaticamente prodotti e denaro

5.1         Aspirapolvere

5.2         Scope meccaniche

5.3         Macchine per cucire

5.4         Lampadari

5.5         Forni a microonde

5.6         Ventilatori elettrici

5.7         Ferri da stiro

5.8         Tostapane

5.9         Coltelli elettrici

5.10       Bollitori elettrici

5.11       Sveglie e orologi

5.12       Rasoi elettrici

5.13       Bilance

5.14       Apparecchi taglia capelli e apparecchi per la cura del corpo

5.15       Calcolatrici

5.16       Apparecchi radio

5.17       Videocamere, videoregistratori

5.18       Apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini

5.19       Giocattoli elettrici ed elettronici

5.20       Apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, etc.

5.21       Rilevatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e controllo

5.22       Piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti

5.23       Piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati

6.1         Telefoni cellulari

6.2         Navigatori satellitari (GPS)

6.3         Calcolatrici tascabili

6.4         Router

6.5         PC

6.6         Stampanti

6.7         Telefoni

Altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei paragrafi 4, 5 e 6 dell’allegato IV del D.Lgs. 49/2014.

Raggruppamento 4 – Sezione A “Pannelli Fotovoltaici”

I pannelli fotovoltaici indicati al punto 4.14 del paragrafo 4 dell’allegato IV del D.Lgs. 49/2014

4.14       Pannelli fotovoltaici

Raggruppamento 5 – Sorgenti Luminose

Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell’allegato IV del D.Lgs. 49/2014 di seguito elencate

3.1         Tubi fluorescenti

3.2         Lampade fluorescenti compatte

3.3         Lampade fluorescenti

3.4         Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione

3.5         LED

Ricordiamo che il testo integrale del decreto ministeriale 40/2023 è consultabile al seguente indirizzo:

Gazzetta Ufficiale

 

La redazione

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