Cassazione: no alla non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di discarica abusiva

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da alcuni imputati condannati per aver realizzato e gestito una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La condanna, già confermata dalla Corte d’Appello, prevedeva anche la confisca dell’area con l’obbligo di bonifica.

I motivi del ricorso

Gli imputati avevano chiesto l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che:

  • La quantità di rifiuti non fosse significativa.
  • Il reato fosse cessato con la bonifica e il sequestro dell’area.
  • La riforma “Cartabia” (Dlgs 150/2022) permettesse di considerare il comportamento successivo al reato, come la bonifica, per escludere la punibilità.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando che il reato non può essere considerato di particolare tenuità per via di diversi fattori:

  • La presenza di rifiuti pericolosi e non pericolosi in grandi quantità.
  • Il modo in cui erano accatastati, senza alcun criterio.
  • L’ampia estensione della discarica.

Inoltre, ha chiarito che la bonifica successiva al reato non può di per sé giustificare la non punibilità, soprattutto perché obbligatoria per legge (art. 256, comma 3, Dlgs 152/2006).

Principio di diritto

La Cassazione ha stabilito che gli obblighi di ripristino imposti dalla legge non possono rendere lieve un reato che, al momento della sua commissione, non lo era, escludendo quindi l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.

La Redazione

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