Avverso la sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la condanna disposta dal Tribunale nei confronti dell’amministratrice di un’azienda agricola per il “reato di cui all’art. 256, comma 2 d. lgs. 152/2006 per abbandono incontrollato di rifiuti ferrosi in un’area di cui aveva la disponibilità e di quello di cui all’art. 256 bis d.lgs. 152/06 per aver, nella medesima area, appiccato il fuoco a rifiuti rappresentati da imballaggi di plastica, imballaggi di ferro e rifiuti prodotti dall’agricoltura”, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso e, con riferimento alle doglianze relative ai reati contestati, tra le altre cose, si è pronunciata nei termini che seguono.
Quanto alla doglianza concernente l’imputazione per il reato di abbandono di rifiuti (art 256 comma 2 D.lgs 152/2006) che la difesa ha contestato con la censura in parola, facendo piuttosto riferimento all’istituto del deposito temporaneo di rifiuti (art 183 lett. bb. D.lgs 152/2006), la Corte, tra le altre cose, ha ricordato che “ai fini della configurazione del deposito temporaneo di rifiuti, devono sussistere gli specifici requisiti richiesti dall’art. 183 bb) d. lgs. 152/2006 (…), gravando sull’interessato, posto che il regime giuridico più favorevole invocato ha portata derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, l’onere di fornirne la relativa dimostrazione (…).
Applicando tale principio al caso di specie, il Collegio è giunto a condividere le conclusioni dei giudici di merito “mancando, per la configurazione del deposito temporaneo, non soltanto la suddivisione per categorie omogenee dei rifiuti ma, ancor prima, la prova che il raggruppamento dei rifiuti fosse costituito da materiale prodotto nel sito e che la loro permanenza nell’area non si protraeva da più di un anno.”.
Si ricorda invero, che la previsione di cui all’art 183 bb), definisce il deposito temporaneo prima della raccolta come “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis”: il deposto temporaneo, pertanto, per essere tale, deve possedere le caratteristiche di cui all’art 185-bis tua, tra cui figurano quelle sopra richiamate.
Con riguardo, poi, al motivo di ricorso avente ad oggetto l’imputazione per il reato di combustione illecita di rifiuti ex art. 256-bis D.lgs 152/2006, la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente applicato il principio giurisprudenziale secondo cui “il reato di combustione illecita di rifiuti (…) si configura con l’appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati, ovvero depositati in maniera incontrollata, non essendo richiesto, per l’integrazione del reato, la dimostrazione del danno all’ambiente e il pericolo per la pubblica incolumità”.
I Giudici, invero, hanno ritenuto inconferente il confronto – operato con la doglianza in parola – tra il reato di combustione illecita di rifiuti (ex art. 256-bis D.lgs 152/2006) e quello di Incendio di cosa propria (di cui all’art. 423* comma 2 c.p.), ritenendo le due fattispecie non equiparabili tra loro, atteso che “l’incendio, che connota la fattispecie incriminatrice richiamata, richiede un evento di vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, sì da porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone (…). La norma speciale è, invece, incentrata sulla sola presa delle fiamme sui rifiuti, indipendentemente dal quantitativo e dal rischio di propagazione anche solo potenziale del fenomeno (…)”.
La Corte, infine, ha ritenuto manifestamente infondata anche la censura che lamentava la mancata risposta della Corte d’Appello al motivo che sosteneva la sussunzione della condotta contestata (abbruciamento di rifiuti), nella previsione del comma 1 dell’art. 256 d.lgs. 152/2006.
Ed invero, la Corte, dopo avere ribadito che “l’incenerimento a terra, costituendo una forma di gestione dei rifiuti, in caso di mancanza della necessaria autorizzazione, integra, fuori dalle deroghe previste in certi casi per il materiale vegetale, la contravvenzione di smaltimento non autorizzato ex art. 256 comma 1 d.lgs. citato se non commessa su rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato (…)” ha osservato come “la non configurabilità del deposito temporaneo dà implicitamente risposta all’argomento difensivo, tenuto conto che la qualificazione invocata non è riferibile alla combustione di rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata (…).”.
* Art. 423 c.p. – Incendio: “1. Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. 2. La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica”.
La Redazione
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