I criteri per l’attribuzione della caratteristica HP14 secondo l’accordo Europeo.

Nei giorni scorsi è uscito un importante chiarimento del Ministero dell’Ambiente relativamente al Regolamento (UE) N. 2016/1179 in applicazione dal 1° marzo 2018.
Lo stesso è allegato alla presente.
Secondo tale regolamento il fattore M=100 si applicherebbe per la sola tossicità acquatica acuta e non per quella cronica. Ne consegue che, seguendo i criteri ADR fino al 5 luglio 2018, il limite per i composti di rame sarebbe da calcolare come: 25%/100=0,25% a 2.500 mg/kg, così per il trasporto ADR e per l’applicazione della normativa Seveso.
Dopo il 05 luglio 2018 i limiti per il solo rame rimarrebbero i medesimi, pur ottenuti con un diverso sistema di calcolo che, valutando la sommatoria delle sostanze ecotossiche nelle miscele, porterebbero a risultati diversi da quelli ottenuti fino ad oggi. Le classificazioni andranno per questo riviste entro tale data.

I criteri per l’attribuzione della caratteristica HP14 secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7, applicabili per la tossicità acuta mediante sommatoria delle concentrazioni dei componenti la miscela, sono indicati alla tabella a lato.

Dott. Chim. Michele Riccobene

Chiarimenti_Ministero_28_febb_2018_HP14.Pdf

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