In vigore dal 1° agosto p.v. il D. M. 8 maggio 2023, n. 90.

Il “Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″, sarà applicato ai residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, ai pannelli di tavole incollate a strati incrociati, e al legno per falegnameria come definito dalla norma Uni En 942.

I residui potranno essere utilizzati come combustibile esclusivamente nello stabilimento in cui sono stati prodotti e dovranno rispettare le seguenti condizioni:

  • il legno vergine e i residui di legno non devono aver subito, oltre all’incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, quali lavaggio con acqua ed essiccazione;
  • Nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come “induritori” prescritte dalla vigente normativa, non è indicata la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;
  • i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle caratteristiche prescritte dal Regolamento.

La Redazione 

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