Con questo augurio non ci resta che accogliere poi l’articolo 1, paragrafo 25 della direttiva 851/2018/Ue che parla di registri cronologici e dispone che gli enti e le imprese di cui all’articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengano un registro cronologico in cui siano indicati:
a) la quantità, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, nonché
b) se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti.
Tali dati saranno quindi messi a disposizione delle autorità competenti attraverso il o i registri elettronici da istituire in applicazione del paragrafo 4 dell’articolo 1.
In sintesi, alla luce di questa norma che ribadisce l’obbligo di tenuta del registro cronologico da parte di produttori, trasportatori, destinatari e intermediari, i dati in esso contenuti saranno messi a disposizione delle Autorità competenti anche tramite il registro elettronico.
Ed ecco l’altra novità in proposito, ovvero l’obbligo anche per gli Stati membri di istituire un apposito registro elettronico (o dei registri coordinati), accessibile alle Autorità competenti.
Come sempre la norma dettata dall’Unione Europea parla di rifiuti pericolosi ma viene data la facoltà di istituire registri anche per altri flussi di rifiuti. Ricordo che la direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 5 luglio 2020 e che quindi il tempo è ormai maturo.
E allora benvenuta digitalizzazione anche nel mondo della Gestione dei Rifiuti!
Roberto Ribaudo
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