Il 17 agosto u.s. è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/1542 del 12 luglio 2023 relativo alla gestione delle batterie e ai rifiuti di batterie.
Il regolamento, in quanto tale, sarà immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri senza bisogno di un atto di recepimento a partire dal 18 febbraio 2024.
Il nuovo regolamento, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e sostituisce, abrogandola, la direttiva 2006/66/CE, ha come obiettivo quello di imporre gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie, e di “contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, prevenendo e riducendo nel contempo gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente, nonché proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie”. L’idea è quella di sviluppare un mercato paritario per la produzione di batterie sostenibili e di ridurre l’impatto ambientale al momento del fine vita.
Il regolamento coinvolge tutte le categorie di batterie, ovvero: “le batterie portatili, le batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli), le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse. Esso si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti”
Le novità introdotte riguardano principalmente l’etichettatura e le informazioni tecniche per la corretta gestione delle batterie ma anche gli obiettivi di raccolta e recupero, da parte dei sistemi collettivi, delle batterie a fine ciclo di vita.
Di fatto le batterie immesse nel mercato o messe in servizio dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- Requisiti in materia di sostenibilità e sicurezza di cui agli articoli da 6 a 10 e 12
- Requisiti in materia di etichettatura e informazione di cui al capo III
In presenza di batterie per veicoli elettrici, batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e batterie per mezzi di trasporto leggeri, dovrà essere compilata una dichiarazione dell’impronta di carbonio corredata dalla relativa documentazione tecnica per ciascun modello di batteria e per stabilimento di fabbricazione.
Questa dichiarazione dovrà contenere i seguenti dati minimi:
a) informazioni amministrative sul fabbricante
b) informazioni sul modello di batteria
c) informazioni sull’ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria
d) l’impronta di carbonio della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente per un kWh dell’energia totale fornita dalla batteria durante la sua vita utile prevista
e) l’impronta di carbonio della batteria differenziata in base alla fase del ciclo di vita, come descritto al punto 4 dell’allegato II
f) il numero di identificazione della dichiarazione di conformità UE della batteria
g) un link di accesso a una versione pubblica dello studio a sostegno dei valori dell’impronta di carbonio di cui alle lettere d) ed e)
La dichiarazione dell’impronta di carbonio si applicherà gradualmente, a seconda dei tipi di batteria, a partire dal 18 febbraio 2025 e sarà completata per tutte le tipologie di batterie il 18 agosto 2033. Il risultato sarà che, per questa tipologia di prodotti, sarà presente un’etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indicherà la classe di prestazione in base all’impronta di carbonio individuata.
Inoltre, a partire dal 18 agosto 2028, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh (fatta eccezione per le batterie con stoccaggio esclusivamente esterno, le batterie per veicoli elettrici e le batterie per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel) dovranno essere accompagnate da una documentazione contenente informazioni sulla percentuale di cobalto, litio o nichel presente nei materiali attivi che è stata recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo, e sulla percentuale di piombo presente nella batteria recuperata dai rifiuti, per ciascun modello di batteria per anno e stabilimento di fabbricazione. Tale documentazione dovrà, successivamente, essere presentata anche per le batterie utilizzate sui mezzi di trasporto leggeri che contengono cobalto, piombo, litio o nichel nei materiali attivi.
Questo perché, nell’ apposita documentazione tecnica, devono essere indicati, progressivamente e in odine temporale, i componenti riciclati che costituiscono le batterie immesse nel mercato, i cui materiali attivi contengono una percentuale minima rispettivamente di cobalto, litio o nichel recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post consumo o la percentuale minima di piombo presente nella batteria e che è stata recuperata dai rifiuti.
Ma, nell’economia della gestione dei rifiuti da batterie, quali sono gli obblighi e le responsabilità del produttore?
Nella definizione del presente regolamento, è da considerarsi produttore “qualsiasi fabbricante”, importatore o distributore, oppure altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata […] è di stanza in uno stato membro e/o vende in uno stato membro avvalendosi di un “rappresentante autorizzato” per la responsabilità estesa del produttore. In sostanza, una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro in cui il produttore immette batterie sul mercato, e che è diverso dallo Stato membro in cui è stabilito il produttore, designata dal produttore in conformità dell’articolo 8 bis, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE per adempiere gli obblighi di tale produttore ai sensi del capo VIII del presente regolamento.
Questi soggetti possono avvalersi della cosiddetta “organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore” ovvero di una persona giuridica che organizzi finanziariamente, o finanziariamente e operativamente, l’adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori.
Per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio i produttori possono dunque rivolgersi a una qualsiasi persona fisica o giuridica che, a titolo professionale, si occupi della raccolta differenziata o del trattamento dei rifiuti di batterie, e che sia autorizzata in conformità alle norme del paese membro di appartenenza e conformemente alla direttiva 2008/98/CE.
Gli impianti, invece, dovranno eseguire l’attività di “preparazione per il riciclaggio”: i rifiuti da batteria dovranno quindi essere sottoposti a stoccaggio, manipolazione e smantellamento dei pacchi, separazione di frazioni che non fanno parte della batteria per poi subire, in quella o in altra sede, le operazioni di “trattamento” necessarie per permetterne il riutilizzo, il cambio di destinazione o il riciclaggio.
In sintesi, gli impianti autorizzati al trattamento e recupero delle batterie devono garantirne l’invio a recupero nel rispetto degli obiettivi che sottendono il regolamento (UE) 2023/1542 del 12 luglio 2023.
E i costi?
I costi delle attività di raccolta differenziata e di trattamento delle batterie sono a carico del produttore, il quale potrà chiedere all’utilizzatore finale un contributo per il recupero del materiale.
Sarà compito dei produttori comunicare annualmente le quantità di batterie messe a disposizione sul mercato, i quantitativi raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per il trattamento, il quantitativo di rifiuti di batterie raccolti ed esportati in paesi terzi per il trattamento e, per finire, il quantitativo di rifiuti di batterie raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione al riutilizzo o la preparazione al cambio di destinazione.
“I gestori di rifiuti” che raccolgono rifiuti di batterie dai distributori, dai punti di raccolta di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici, piuttosto che dagli utilizzatori finali, devono invece comunicare all’autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni:
a) il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti
b) il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione
c) il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per il trattamento
d) il quantitativo di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti ed esportati in paesi terzi per la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o per il trattamento
Infine abbiamo il caso dei gestori di rifiuti che effettuano il trattamento e dei riciclatori; questi ultimi devono comunicare alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo il trattamento dei rifiuti di batterie, per ogni anno civile e per Stato membro in cui i rifiuti di batterie sono stati raccolti, le seguenti informazioni:
a) il quantitativo di rifiuti di batterie ricevuti per il trattamento
b) il quantitativo di rifiuti di batterie che hanno iniziato ad essere sottoposti a processi di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione o riciclaggio
c) dati sull’efficienza di riciclaggio per i rifiuti di batterie, sul recupero dei materiali dai rifiuti di batterie e sulla destinazione e sul rendimento delle frazioni derivate finali
Il nuovo regolamento ha lo scopo di rilanciare una gestione delle batterie sempre più in ottica green, come richiesto dalle nuove produzioni e dalla maggior diffusione di nuovi e vecchi tipi di batterie e dalla necessità di incentivare la raccolta differenziata di questi rifiuti estremamente dannosi per l’ambiente.
Roberto Ribaudo
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