Legge 29 luglio n. 108: in caso di mancato ricevimento dell’attestazione di avvenuto smaltimento per l’invio alle operazioni d13, d14 e d15, la responsabilità non è del produttore

Decreto legislativo 116 del 2020: la responsabilità del corretto smaltimento dei rifiuti, nel caso di invio alle operazioni D13, D14 e D15, è dei produttori

Legge 29 Luglio n. 108: la responsabilità del corretto smaltimento dei rifiuti nel caso di invio alle operazioni D13, D14 e D15 non è dei produttori
Poco meno di un anno per veder sparire il tanto discusso attestato di avvenuto smaltimento!

Cosa è accaduto?

La norma n°108 del 29 luglio 2021, poi convertita in legge, sembra aver messo una pezza alla questione dell’obbligatorietà dell’attestazione di avvenuto smaltimento che tanto scompiglio aveva causato tra gli operatori del mondo dei rifiuti a causa della mancanza di indicazioni chiare su due punti fondamentali:

– Chi è il soggetto deputato ad emetterlo?
– In quale momento va emesso?

Così, a meno di un anno dalla pubblicazione del D.Ls. 116 del 2020, la responsabilità del corretto avvio a smaltimento dopo le operazioni di D13, D14 e D15 non è da attribuirsi al produttore, come era invece previsto dall’articolo 188 comma 5, ma al soggetto che effettua le operazioni di recupero / smaltimento;

La legge di conversione, in tema di operazioni intermedie di smaltimento, ha quindi molto opportunamente sancito che: «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni».

La Legge 29 Luglio n. 108 contiene altre modifiche interessanti in termini di semplificazioni, ma ne parleremo al rientro dalle tante sospirate vacanze estive.
Roberto Ribaudo

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