Con un comunicato datato 17 giugno 2025, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito la possibilità per le imprese iscritte in Categoria 1 di integrare il codice EER 20.03.99 nelle proprie autorizzazioni, per poter gestire anche i rifiuti derivanti da eventi calamitosi.

Novità Introdotte dalla Legge Quadro n. 40/2025

Questa possibilità nasce in applicazione della nuova Legge Quadro n. 40/2025 sulla ricostruzione post-calamità, che ha introdotto misure strutturali per la gestione delle emergenze ambientali, in particolare per il trattamento dei rifiuti da eventi calamitosi.

Fino ad oggi, la gestione di questi rifiuti avveniva solo tramite provvedimenti emergenziali caso per caso. Con la nuova normativa, invece, le modalità operative vengono definite in modo preventivo, così da velocizzare gli interventi e ridurre la necessità di autorizzazioni straordinarie.

Quali Rifiuti Rientrano nel Codice EER 20.03.99?

Il codice EER 20.03.99 si riferisce a:
“Rifiuto urbano derivante da eventi calamitosi (escluso quello contenente amianto), nonché quello residuato dalla selezione del materiale contenente amianto, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE, delle pile e degli accumulatori, come previsto dalla Legge Quadro n. 40/2025.”

Come Presentare la Richiesta di Integrazione

Le imprese già iscritte in Categoria 1 e interessate a questa estensione possono presentare in qualsiasi momento l’istanza di aggiornamento direttamente tramite il portale telematico dell’Albo Gestori Ambientali, accedendo alla propria area riservata.

Nella relazione tecnica che accompagna la richiesta, dovrà essere chiarito che l’integrazione è motivata dall’adeguamento alla Legge Quadro n. 40/2025.

La redazione

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