In realtà, la modifica dell’Accordo Europeo relativa al trasporto Internazionale su strada delle merci pericolose (ADR 2019), era applicabile già dal 1 gennaio u.s. anche se, fino al 30 giugno 2019, gli operatori potranno continuare ad applicare le regole dettate dall’ADR 2017; trascorso questo periodo transitorio di 6 mesi, i soggetti che effettuano il trasporto di sostanze pericolose, delle quali ricordiamo fanno parte anche i rifiuti, dovranno assoggettarsi alle nuove regole approvate a livello internazionale e recepite sia a livello comunitario attraverso la direttiva 2018/1846/Ue, che a livello nazionale tramite Il DM Trasporti 12 febbraio 2019 (che aggiorna Dlgs 35/2010).Analogamente, le stesse novità dovranno essere applicate agli accordi internazionali per gli altri trasporti di merci pericolose, su ferrovia (RID) e su nave (ADN).
Roberto Ribaudo
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