Ecco il “nuovo” sistema di tracciabilità

Oltre a porre fine all’esistenza del SISTRI, la Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 che ha convertito il D.L. 135/2018, lascia spazio al Registro Elettronico Nazionale come atto dovuto alle disposizioni della DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; tale DIRETTIVA definisce i soggetti e i dati che devono essere riportati sui registri di carico e scarico in base alla modifica dell’ Art. 35 c.1 che, al comma 4, chiede inoltre ai Paesi membri di dotarsi di un registro elettronico al fine di trasmettere i dati della gestione dei rifiuti e di garantirne la tracciabilità. La direttiva parla soltanto di registri, tra parentesi relativi ai soli rifiuti pericolosi, ma non accenna ai documenti accompagnatori, quale ad esempio il formulario e inoltre, non fornisce alcuna indicazione ufficiale in merito ai dati che dovranno contenere i registri elettronici né del formato elettronico con cui dovranno essere prodotti, conservati e inviati all’autorità competente.

Sono obbligati ad iscriversi ed utilizzare il nuovo Registro Elettronico Nazionale gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, tutti i soggetti obbligati alla comunicazione al catasto rifiuti, legge 70/94, ovvero al MUD, come previsto dall’Art.189 c.3 del Dlgs 152/2006 ante Dlgs 205/2010, che erano quindi, come dettato dal successivo articolo 190, obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, anche relativamente ai rifiuti non pericolosi.

Il nuovo sistema di tracciabilità

In sintesi, il nuovo sistema di tracciabilità, sembra non applicare le esenzioni o gli obblighi d’iscrizione e di conseguente utilizzo, previste invece dal precedente sistema di tracciabilità (SISTRI).

È poi chiaramente indicato che “L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporti il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema” e l’applicazione di sanzioni per “La violazione dell’obbligo d’ iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti”. La fase progettuale non prevede il versamento dei contributi e comporterà una spesa pari a 1,61 milioni di € per il 2019 interamente sostenuta dal MATTM. In seguito, i costi di funzionamento del Sistema saranno integralmente coperti dai diritti di segreteria e dal contributo annuale che i soggetti obbligati saranno tenuti a versare i cui importi saranno definiti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente, prevedendo, altresì, un aggiornamento degli importi con cadenza triennale. Un futuro Decreto del Ministero dell’Ambiente individuerà anche le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dell’obbligo di iscrizione ed il mancato o parziale versamento del contributo. Non viene fatta menzione alcuna sulla data di partenza del sistema, in alcuni emendamenti passati era prevista per il mese di giugno 2019, ma è più probabile che si collochi intorno al 2020; intanto, nel periodo di attesa della piena (?) operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti sarà garantita rispettando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, ovvero attraverso la compilazione di registri, formulari e MUD. Dei formulari digitali all’origine, nonostante i tanti documenti portati all’attenzione degli operatori, non si fa invece menzione alcuna. Alla luce di ciò, si può presumere che i dati contenuti nei registri elettronici siano ancora quelli previsti dall’ Art 35 c 1 lettere a) e b) della Direttiva (UE) 2018/851; viene infine garantito che l’entrata in funzione del nuovo sistema avverrà “secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.”

Roberto Ribaudo

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