Consiglio di Stato: quando i materiali da scavo sono rifiuti, sottoprodotti o materie prime?

Con la sentenza n. 865 del 4 febbraio 2025, il Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti su come classificare i materiali da scavo derivanti da attività edilizie o infrastrutturali, distinguendo tra rifiuti, sottoprodotti e materie prime.

Il caso

Una società era stata autorizzata a depositare materiali inerti su un’area privata, derivanti sia da escavazioni fluviali che da lavori di realizzazione di una galleria. Tuttavia, un sopralluogo ha rilevato la presenza dei materiali oltre i limiti temporali consentiti. Il Comune ha quindi respinto l’istanza di sanatoria e di autorizzazione al ripristino dell’area avanzata dalla società, la quale ha impugnato il diniego fino al Consiglio di Stato.

La pronuncia del Consiglio di Stato

Il Consiglio ha chiarito che non è possibile considerare automaticamente questi materiali come “materie prime” solo perché utilizzati all’interno di un processo produttivo. La normativa impone un preciso iter di qualificazione:

  1. Verificare se si tratta di rifiuti ai sensi dell’art. 183 D.lgs. 152/2006: ossia se il detentore intende disfarsene.
  2. Valutare se può trattarsi di sottoprodotti (art. 184 bis), se:
    • derivano da un processo produttivo non finalizzato a produrre quel materiale;
    • il loro riutilizzo è certo e legale;
    • non necessitano di trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.
  3. Verificare, se non sono né rifiuti né sottoprodotti, se soddisfano i requisiti per essere qualificati come materia prima (art. 184 ter).

In questo caso, il materiale da galleria è stato qualificato come sottoprodotto: proveniva da un’opera pubblica, e la società aveva previsto il suo impiego in un successivo ciclo produttivo. Tuttavia, mancava un progetto specifico per il suo riutilizzo, richiesto dalla normativa vigente.

Viceversa, il materiale proveniente dalle escavazioni fluviali è stato correttamente qualificato come materia prima, in quanto l’attività estrattiva era finalizzata direttamente al riutilizzo industriale da parte della stessa società, sulla base di un’apposita concessione.

Cosa cambia per le imprese?

Le imprese che movimentano materiali da scavo devono adottare un approccio prudente e documentato:

  • Verificare sempre la corretta qualificazione del materiale.
  • In caso di sottoprodotti, predisporre un piano di utilizzo e la documentazione prevista.
  • Evitare interpretazioni arbitrarie che potrebbero portare a sanzioni o contenziosi.

Conclusione

La sentenza ribadisce che la classificazione dei materiali da scavo non può basarsi esclusivamente sulla destinazione d’uso finale, ma deve seguire criteri normativi precisi. Per le imprese del settore, affidarsi a partner esperti e soluzioni software in grado di garantire la tracciabilità e la conformità normativa è oggi più importante che mai.

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La Redazione

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