Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), attraverso l’interpello n. 192206 del 22 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’istituto del deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento ai rifiuti derivanti da attività artigianali svolte su impianti tecnologici ed edifici.

Regime semplificato e gestione dei rifiuti

L’articolo 193, comma 19, del D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 116/2020, ha introdotto un regime semplificato per i rifiuti prodotti da alcune specifiche attività, come quelle di manutenzione. L’obiettivo principale di questa norma è:

  1. Distingue i rifiuti speciali dagli urbani, evitando che confluiscano in modo indifferenziato nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani.
  2. Assicura una corretta gestione dei rifiuti attraverso la loro raccolta e il trasporto al deposito temporaneo nel rispetto delle prescrizioni normative.

La fictio iuris sul luogo di produzione

La disposizione introduce una fictio iuris per il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione, consentendo agli operatori di:

  • Trasportare i rifiuti presso la propria sede legale e/o operativa.
  • Depositarli temporaneamente nei limiti previsti dalle normative vigenti.

Questo regime agevola le imprese di manutenzione, piccoli interventi edili e altre attività affini, garantendo una gestione più flessibile dei rifiuti prodotti.

Applicazione agli artigiani

Il MASE chiarisce che, in base alla normativa, le attività di manutenzione, piccoli lavori edili e quelle previste dalla legge n. 82 del 25 gennaio 1994 possono essere ricomprese nella disciplina del deposito temporaneo. Pertanto, anche gli artigiani che operano in questi ambiti possono usufruire delle semplificazioni previste, a condizione di rispettare:

  • Le tipologie e i quantitativi di rifiuti prodotti.
  • La conformità alle prescrizioni normative per il trasporto e il deposito temporaneo.

Considerazioni finali

L’interpello ribadisce la necessità di valutare caso per caso le specifiche attività svolte e i rifiuti prodotti, sottolineando l’importanza di un approccio responsabile e conforme alle regole. Questo chiarimento rappresenta un passo avanti verso una maggiore semplificazione per gli operatori, senza rinunciare alla tutela dell’ambiente.

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La redazione

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