Il deposito temporaneo di sfalci e potature non può essere effettuato nell’intero territorio comunale

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rispondendo ad un interpello, ha chiarito che per poter qualificare un sito come “luogo di produzione dei rifiuti”, è necessario che si tratti, alternativamente, del luogo ove gli stessi sono stati materialmente prodotti ovvero di un luogo a quest’ultimo funzionalmente collegato e nella disponibilità del produttore dei rifiuti.

In quest’ultima ipotesi, è necessario che sussistano i requisiti della “disponibilità” del luogo da parte del produttore e del “collegamento funzionale” tra i siti, oltre alla presenza dei necessari presidi di sicurezza.

Ciò significa che non è possibile individuare il luogo di produzione dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde comunale con tutto il territorio comunale, inteso quale l’intero spazio delimitato dai confini dell’ente locale, ma deve, piuttosto, essere individuato nella singola area (es. via, parco giochi), in cui i rifiuti vegetali sono prodotti ovvero in un’area a quest’ultima funzionalmente collegata, nella disponibilità del produttore e dotata dei necessari presidi di sicurezza.

La Redazione

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