Con la sentenza n. 27671/2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un imputato condannato per gestione illecita di rifiuti pericolosi e abbandono di rifiuti, confermando le condanne dei precedenti gradi di giudizio ai sensi dell’art. 256, commi 1 lett. b) e 2 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

Deposito temporaneo: condizioni stringenti e responsabilità

Il ricorso contestava l’interpretazione del concetto di “deposito temporaneo prima della raccolta” di cui all’art. 183, lett. bb) del TUA, sostenendo che i rifiuti stoccati fossero in attesa di regolare trasporto.

La Cassazione ha però ribadito che il deposito temporaneo è una deroga alla disciplina generale in materia di gestione dei rifiuti, e come tale va interpretato in modo restrittivo. Il deposito deve rispettare i requisiti indicati all’art. 185-bis TUA, compreso lo smaltimento con cadenza almeno annuale.

In mancanza del rispetto integrale di tali condizioni, l’attività configura gestione non autorizzata o abbandono, penalmente sanzionabili.

Forza maggiore e carenza di personale: non è una giustificazione

L’imputato aveva inoltre motivato la violazione con difficoltà aziendali legate alla carenza di personale, invocando la forza maggiore. La Corte ha però respinto questa giustificazione, precisando che la forza maggiore può essere invocata solo in presenza di eventi imprevedibili e non controllabili, del tutto estranei alla condotta dell’agente. Un semplice disservizio organizzativo interno non rientra in tali ipotesi.

Particolare tenuità del fatto: esclusa

Non è stata ritenuta applicabile neanche la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., poiché:

  • non sussisteva il requisito della non abitualità della condotta,

  • la condotta mostrava un elevato grado di colpevolezza,

  • l’offesa era tutt’altro che tenue, considerando il potenziale impatto ambientale.

Contesto normativo aggiornato: DL 116/2025 e L. 147/2025

La sentenza si colloca in un contesto normativo in evoluzione. Con il DL 116/2025, convertito con modificazioni nella L. 147/2025 (in vigore dall’8 ottobre 2025), sono state introdotte importanti modifiche in materia ambientale, tra cui:

  • nuova distinzione tra reati contravvenzionali e delittuosi per la gestione illecita dei rifiuti (art. 256 TUA);

  • ridefinizione del reato di abbandono con i nuovi articoli 255, 255-bis e 255-ter TUA;

  • introduzione di nuove esclusioni dall’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., che ora comprende anche reati ambientali (es. 256, 256-bis, 259 TUA).

La Redazione

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