La fase di sperimentazione del R.E.N.T.Ri. dovrebbe terminare tra giugno e settembre 2022. Come funzionerà?

Nel 2022 entrerà in vigore il R.E.N.T.Ri. Come funzionerà? Che impatto avrà sull’operatività? Siete pronti a gestire il cambiamento? Prima di rispondere a queste domande vorrei fare un passo indietro e ripercorrere le tappe che ci hanno portato fino al R.E.N.T.Ri.

Un laconico messaggio sul sito del SISTRI, nel lontano 2019 aveva risvegliato da un incubo gli addetti ai lavori del mondo dei rifiuti: “In base all’articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Dl semplificazione 2018), si comunica che a far data dal 1° gennaio 2019, il SISTRI non sarà più operativo ”. Queste le parole che avevano permesso di tirare un sospiro di sollievo generale.

  • Quali sono state le ragioni del fallimento del SISTRI?

La ragione è da ricercarsi nel fatto che il sistema sia stato sviluppato in gran segreto e senza l’apporto degli addetti ai lavori. Ignorando quale fosse il reale flusso operativo delle aziende per il controllo dello scambio dei rifiuti sul territorio, il sistema di tracciabilità, così come era stato pensato era praticamente inapplicabile e quindi, a causa della sua “inoperatività” è stato definitivamente abolito. Nel bel mezzo dello stato di euforia che ha pervaso gli operatori di settore alla notizia dell’abolizione del SISTRI, nessuno ha però notato che, al comma 3 dell’articolo che di fatto decretava la fine del SISTRI, veniva precisato: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

Ed ecco che dopo qualche anno si fa avanti il nuovo sistema di tracciabilità: il R.E.N.T.Ri.

  • Che cos’è il R.E.N.T.Ri.?

R.E.N.T.Ri è l’acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti ed è stato introdotto dal DLGS 3 settembre 2020 n. 116, pubblicato sulla G.U. 11/09/2020. La gestione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti è appannaggio della struttura organizzativa creata ad hoc dal Ministero della Transizione Ecologica. Tecnicamente la gestione informatica fa capo alla struttura dell’Albo Nazional Gestori Ambientali che, a sua volta, ha affidato lo sviluppo delle procedure alla società che opera principalmente per loro: ECOCERVED.

In sintesi il R.E.N.T.Ri “introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.”

Ecocerved non perde tempo e, il 1° giugno u.s., attiva sull’ home page del sito del R.E.N.T.Ri, la sezione riservata al Laboratorio Sperimentale per la Prototipazione Funzionale. Immediatamente dopo è stata dato il via alla fase di sperimentazione aperta alle software house ed ai loro clienti.
Contrariamente a quanto accaduto in precedenza con il SISTRI, il processo di realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità, è stato ampiamente condiviso con gli addetti ai lavori, e i tracciati e le modalità di trasmissione, nonché la logica che sottende il R.E.N.T.Ri, sono stati resi pubblici da subito. Inoltre, è stata creata un’area dedicata alle software house per testare le proprie procedure, ed è stata avviata una campagna di sperimentazione cercando di coinvolgere le aziende interessate al fine di raccogliere feedback utili per rendere l’applicazione più facilmente fruibile dagli operatori.
Computer Solutions S.p.A., azienda leader nel settore della gestione dei rifiuti, ha preso parte a tutte le riunioni indette dallo staff del R.E.N.T.Ri ed ha partecipato da subito alla sperimentazione forte del fatto che i propri prodotti erano già in grado di interoperare con il R.E.N.T.Ri.

Ecco perché, questa volta, siamo tutti molto fiduciosi.

  • Chi deve iscriversi al R.E.N.T.Ri.?

Per rispondere a questa domanda, partiamo dalla norma. Il R.E.N.T.Ri è stato introdotto dal DLGS 3 settembre 2020 n. 116, che ha modificato il Dlgs 152/2006, e più precisamente dall’articolo 188-bis, comma 1. Ma in realtà, la sua vera origine è la DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018, che ha modificato la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che auspica all’articolo 35 così modificato al comma 1 “1. Gli enti e le imprese di cui all’articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati:
a) la quantità, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, nonché
b) se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti.
Essi mettono tali dati a disposizione delle autorità competenti attraverso il o i registri elettronici da istituire in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo”.
Quindi, a richiedere un registro per la tracciabilità è l’Europa. E a doversi iscrivere saranno i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi.

Ad ogni modo il R.E.N.T.Ri non sarà operativo fino a quando non verranno pubblicati i decreti attuativi del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tali Decreti Ministeriali “serviranno a disciplinare gli aspetti operativi, tecnici, funzionali, anche aggiornando i modelli di registro e il formulario”. Novità, quindi, anche per i soggetti che non verranno coinvolti nell’utilizzo diretto del R.E.N.T.Ri in virtù delle variazioni apportate ai modelli del Registro Cronologico e del Formulario. Ad oggi infatti, stiamo utilizzando i modelli imposti dai DM 145 e 148 del 1998, che non permettono, così come sono strutturati, di rispondere alle attuali richieste della norma.

  • Come funziona il R.E.N.T.Ri?

Partendo dal presupposto che il progetto è ancora in evoluzione, possiamo intanto affermare che, a dover utilizzare il R.E.N.T.Ri., saranno i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico cartacei limitatamente ai rifiuti pericolosi; non è però escluso che in futuro possano essere coinvolti anche i produttori e i gestori di rifiuti non pericolosi
Il sopracitato articolo 6 del DL 135/2018 spiega infatti che, olre ai già citati produttori di rifiuti pericolosi e agli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, i soggetti obbligati ad iscriversi al R.E.N.T.Ri sono anche […] i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 […], quelli obbligati alla presentazione del MUD.

Il R.E.N.T.Ri sarà suddiviso in due sezioni:

  1. La Sezione dell’Anagrafica degli iscritti (che raccoglierà anche le autorizzazioni ambientali)
  2. La Sezione della Tracciabilità (che raccoglierà i dati annotati nei registri e nei formulari)

Il flusso di comunicazione dei dati dovrebbe essere periodico, i tempi verranno indicati dai decreti attuativi (verosimilmente non dovrebbero discostarsi da quelli attualmente in essere), la modalità sarà l’interoperabilità dei sistemi che consentirà “il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa”.
A questo livello di operatività si arriverà anche grazie alla creazione del formulario digitale, denominato X-FIR, già in fase di prototipizzazione, che permetterà di rendere il R.E.N.T.Ri al 100% digitale.
Tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.Ri, potranno continuare ad assolvere ai suddetti adempimenti tramite i formati cartacei forniti dallo stesso R.E.N.T.Ri.

  • Quando entrerà in vigore il R.E.N.T.Ri.?

Circolano diverse voci circa la data di pubblicazione dei decreti attuativi; alcune indicano il mese di giugno, altre fanno riferimento a settembre. La mia esperienza mi porta a pensare che, nonostante la volontà del governo sia quella di attivare la piattaforma entro giugno 2022, potremmo dover aspettare l’inizio del 2023 perché il R.E.N.T.Ri. diventi a tutti gli effetti operativo.Questo perché, i decreti attuativi conterranno non solo le regole operative del R.E.N.T.Ri, ma anche i nuovi modelli dei registri e dei formulari; di conseguenza cambieranno i tracciati attraverso i quali interoperare con il R.E.N.T.Ri e sarà quindi necessario riscriverli e testarli. Per fare questo, sarà necessario del tempo.

Tempo che, se servirà a far sì che le aziende possano assolvere con serenità e senza complicazioni ai nuovi obblighi imposti dal R.E.N.T.Ri, e che il nuovo Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti non rappresenti un nuovo fallimento alla stessa stregua del Sistri, saremo tutti ben disposti ad aspettare qualche mese in più.

Roberto Ribaudo
Se aveste bisogno di ulteriori chiarimenti scrivete a ribaudo@csgroup.it

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