All’articolo 183 del D. Lgs. 152/2006 (Definizioni) sono state introdotte nuove definizioni; tra queste assume particolare rilievo quella di “rifiuti urbani” (comma 1, lettera b-ter), che incorpora i principi di assimilazione.
Sono considerati urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti diverse da quelle domestiche, purché “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici” indicati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies.
Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato apposita circolare recante chiarimenti in merito all’applicazione della tariffa e alle relative scadenze per i soggetti che non si avvalgono del servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in conseguenza dell’entrata in vigore della nuova definizione di rifiuti urbani introdotta dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
Il produttore non domestico, individuato nell’allegato L-quinquies, è tenuto a comunicare al Comune, entro il 31 maggio, la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta. Resta ferma la possibilità di recedere anticipatamente dal servizio privato, anche prima della scadenza quinquennale. Diversamente, qualora il produttore opti per il servizio pubblico, l’impegno ha durata minima pari a cinque anni.
Nel caso in cui l’utenza non domestica non si avvalga del servizio pubblico, essa deve dimostrare l’avvio a recupero dei rifiuti mediante attestazione rilasciata dal soggetto incaricato del recupero. Tale attestazione è necessaria ai fini dell’ottenimento delle riduzioni della quota variabile del tributo.
In caso di avvio totale a recupero, la riduzione riguarda l’intera quota variabile; in caso di gestione mista, la riduzione è proporzionale alle quantità effettivamente avviate a recupero.
Si evidenzia inoltre che:
- Sono escluse dall’allegato L-quinquies le attività industriali con capannoni di produzione;
- Non sono escluse le superfici che producono rifiuti urbani (ad esempio mense, uffici o locali funzionalmente connessi), le quali restano pertanto assoggettate alla disciplina dei rifiuti urbani.
Con deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali (“Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D. Lgs. 152/2006”) ha fornito indicazioni operative per superare le criticità derivanti dalla nuova definizione di rifiuti urbani.
In particolare, la nuova classificazione ha ricompreso tra i rifiuti urbani anche rifiuti precedentemente qualificati come speciali (cosiddetti “assimilati”), con conseguente limitazione, in via generale, del trasporto ai soggetti iscritti alla categoria 1 dell’Albo.
Al fine di garantire la continuità operativa, è stato stabilito che i soggetti iscritti alle categorie 4 e 2-bis possono continuare a trasportare i rifiuti speciali non pericolosi che, per effetto della nuova definizione, sono divenuti urbani, con riferimento ai codici EER e alle tipologie indicate negli allegati L-quater e L-quinquies.
Alla luce di quanto sopra, tali rifiuti possono essere:
- gestiti come rifiuti speciali, applicando le regole del deposito temporaneo affidati a trasportatori iscritti alla categoria 4 oppure da loro trasportati in regime 2 bis; oppure
- gestiti come rifiuti urbani, senza obbligo di deposito temporaneo né di registrazione sul registro cronologico, con possibilità di conferimento al servizio pubblico o affidati a trasportatori iscritti alla categoria 4 oppure da loro trasportati in regime 2 bis;
- la qualificazione adottata deve risultare dal formulario di identificazione del rifiuto (FIR) (urbano/speciale).
In linea generale, il FIR non è obbligatorio per il trasporto dei rifiuti urbani; tuttavia, nel caso di rifiuti urbani conferiti a soggetti iscritti alle categorie 4 o 2-bis, esso è necessario sia per accompagnare il trasporto sia per attestare l’avvio a recupero, ai fini delle riduzioni tariffarie.
