È entrato ufficialmente in vigore l’Accordo Multilaterale M366, proposto dall’Italia e ora sottoscritto anche dalla Slovenia, altro Paese aderente all’ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada).
Con la firma da parte di un secondo Paese aderente, l’accordo M366 è divenuto dunque operativo e sarà valido fino al 31 agosto 2027.
Cosa prevede l’Accordo Multilaterale M366
L’accordo M366 disciplina il trasporto su strada di leghe metalliche contenenti piombo, classificate secondo l’ADR come:
UN 3077 – Sostanza pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s., Gruppo di imballaggio III
Rientrano in questa categoria le leghe che contengono:
- ≥ 0,25% di piombo massivo (diametro particelle ≥ 1 mm)
- ≥ 0,025% di piombo in polvere (diametro particelle < 1 mm)
Condizioni di trasporto secondo l’Accordo M366
Le leghe metalliche contenenti piombo possono essere trasportate senza essere soggette ad altri requisiti ADR, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
- Non soddisfino i criteri di nessuna classe diversa dalla Classe 9.
- Siano scarsamente solubili in acqua.
- Siano trasportate in sicurezza, ovvero:
- In imballaggi, IBC o grandi imballaggi a tenuta di polvere e resistenti all’acqua,
oppure dotati di un rivestimento protettivo equivalente; - Alla rinfusa, secondo i codici VC1 o VC2 del Regolamento ADR.
- In imballaggi, IBC o grandi imballaggi a tenuta di polvere e resistenti all’acqua,
Inoltre, una copia dell’accordo M366 deve essere tenuta a bordo dell’unità di trasporto durante i viaggi.
Durata e validità dell’accordo
L’Accordo Multilaterale M366 ADR resta in vigore fino al 31 agosto 2027, salvo eventuali modifiche o proroghe.
Si tratta di un passo importante verso una maggiore armonizzazione delle regole di trasporto internazionale delle leghe metalliche, riducendo gli oneri amministrativi per le imprese e garantendo al contempo la sicurezza ambientale
La Redazione
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